Il ministero della Tansizione ecologica ha pubblicato sul suo sito le FAQ di chiarimento sul decreto interministeriale che, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale prodotto dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane e negli spostamenti sistematici casa-lavoro (PSCL), istituisce il “mobility manager aziendale”, una figura specializzata nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. La norma, ricordiamo, ha previsto che imprese e Pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, debbano adottare il PSCL del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, e nominare un “Mobility manager” con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Di seguito alcuni dei chiarimenti pubblicati:

  • sono tenute all’adozione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)le imprese e le Pubbliche amministrazioni. Le cooperative sono tenute ad adottarlo solo nel momento in cui esercitano una attività di impresa che rientra nel Codice dei contratti pubblici; 
  • per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 300, situate all’interno di un comune al di fuori del capoluogo di regione, di una città metropolitana o di un capoluogo di provincia e con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, non vi è l’obbligo di redigere il PSCL; 
  • nel caso in cui un’azienda abbia più di 100 dipendenti ma non sia ubicata né in un capoluogo di regione, né in una città metropolitana, né in un capoluogo di provincia con una popolazione superiore a 50.000 dipendenti, non è obbligata a redigere il PSCL a causa della mancanza di contemporaneità delle condizioni sancite. Resta dunque, a discrezione dell’azienda la possibilità di redigere il piano; un’azienda con 6 unità locali in diversi comuni, ciascuna con più di 100 dipendenti, ha la facoltà di nominare un unico mobility manager aziendale o uno distinto per ogni unità.
  • se l’impresa ha meno di 100 dipendenti e non ha contratti di appalto/servizi/distacco che fanno aumentare la quota della presenza quotidiana continuativa, non deve adottare il PSCL. Resta sempre a discrezione dell’azienda, anche in questo caso, la possibilità di redigerlo;
  • nel caso in cui ci sia una società con più sedi nello stesso territorio, ma limitrofe e con più di 100 dipendenti ciascuna, questa non può redigere un solo PSCL per tutte le sedi, classificandosi come “polo di attrazione”, ma deve redigere un piano per ogni singola sede;
  • sono tenute ad adottare il PSCL tutte le imprese con più di 100 dipendenti situate all’interno del territorio di una città metropolitana, a prescindere dall’entità della popolazione del comune in cui le imprese si trovano;
  • se un’impresa non ha al suo interno personale adatto a svolgere la figura del mobility manager può servirsi di professionisti esterni, e le PA sono tenute a individuare al loro interno la figura del mobility manager;
  • nel caso in cui un comune abbia già nominato il mobility manager, in base ad una precedente normativa, potrà continuare a servirsi della stessa figura a patto che questa sia in possesso dei requisiti previsti;
  • un’azienda con più di 100 dipendenti che opera in un comune con meno di 50 mila abitanti, che ricade nel territorio di una città metropolitana, deve inviare il PSCL all’ufficio competente del comune dove ha sede l’azienda e deve comunque nominare un mobility manager;
  • solo i comuni sono tenuti alla nomina del mobility manager d’area;
  • il PSCL, adottato dalle imprese e dalle PA, deve essere trasmesso al comune entro 15 giorni dall’adozione. Successivamente, il comune con il supporto del mobility manager d’area, individua, in accordo anche con il mobility manager dell’azienda a cui appartiene il PSCL, eventuali modifiche al piano e la stipula di intese e accordi per una migliore mobilità.
  • infine, il PSCL doveva essere adottato, in sede di prima applicazione, entro il 23 novembre 2021.MITE – mobility manager e PSCL (Piano degli spostamenti casa-lavoro), online le FAQ: tutte le imprese con più di 100 dipendenti con sede all’interno di una città metropolitana devono redigere il Piano, comprese le PA e i comuni