Prima dell’aggiornamento del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2), elaborato dall’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) per il periodo 2022-2025, attività come – a titolo esemplificativo: derattizzazione, disinfestazione zanzare, sgombero della neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione di manifesti abusivi, gestione dei servizi igienici pubblici, manutenzione delle fontane e gestione del verde pubblico – erano, o potevano essere, regolarmente incluse tra i servizi affidati al gestore dell’appalto di igiene urbana e remunerati con la TARI.

Per effetto del MTR-2, tali attività non possono più essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità e pertanto vengono definite attività “extra perimetro o fuori perimetro”.

Ad esempio: la rimozione delle erbe infestanti che crescono sui marciapiedi, alla luce del MTR-2, è un’attività che rientra nella “gestione del verde pubblico” e pertanto tra le “attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani” e non può di conseguenza essere ricompresa nello “spazzamento e lavaggio strade”.

Conseguentemente, nel caso in cui i Comuni si trovino nella situazione in cui è in vigore un contratto di igiene urbana che include attività fuori perimetro, dovrebbero in prospettiva provvedere ad imputarle correttamente nel PEF e a finanziarle con altre partite di bilancio.

Rimane sempre possibile, per un Comune, affidare con gara servizi fuori perimetro ricomprendendoli all’interno dell’appalto di igiene urbana, scelta che in molti casi determina significative economie gestionali e maggiore efficienza, a patto che il costo di tali servizi sia correttamente identificato e finanziato con fondi di bilancio dedicati.

Arera, con il tempo, sta richiedendo agli Enti di allinearsi alle nuove regolamentazioni in maniera sempre più stringente. È opportuno che i Comuni si mettano progressivamente nelle condizioni di poter rispondere adeguatamente ad eventuali sollecitazioni.