Con la recentissima sentenza n. 272 dell’8.01.2024 (in allegato), il Consiglio di Stato ha stabilito che il piano economico-finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è un atto propedeutico alla determinazione delle tariffe del tributo e deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio in conformità al modello legale di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. È illegittima, dunque, la deliberazione di approvazione del piano economico-finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sia sfornita della relazione prevista dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 158 del 1999, e che si limiti da approvare una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio, nella quale viene operata una distinzione in costi fissi e costi variabili, con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo. In tal caso, a mente della sentenza in commento, “non tanto appare dirimente la mancata approvazione (in uno col p.e.f.) della suddetta relazione (la quale, pur richiamata nelle premesse, non risulta comunque specificamente approvata né allegata al piano finanziario), quanto piuttosto la mancanza dei contenuti minimi prescritti dal modello legale di riferimento […] richiesti dal comma 2 del citato art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (quali, tra gli altri, il programma degli interventi necessari; il piano finanziario degli investimenti; le risorse finanziarie necessarie)”.