È stato approvato ieri in Aula al Senato il disegno di legge del governo con la delega per la revisione del codice degli appalti pubblici; ora il testo passerà all’esame della Camera. Una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore, il governo avrà 6 mesi per emanare uno o più decreti legislativi attuativi.

All’articolo 1 comma 2, la totalità delle modifiche apportate:

  • lettera a) che ora impone “l’inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza” e l’apertura alla concorrenza “con particolare riferimento alle PMI“;
  • lettera b) che specifica che, nell’ambito della riqualificazione delle stazioni appaltanti, andrà prevista una “definizione delle modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione” delle medesime e specifici percorsi di formazione del personale che vi lavora, “con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali”;
  • lettera c) che indica, tra i principi direttivi che il governo dovrà seguire per emanare i decreti legislativi di attuazione del testo, la previsione, per favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, e del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche per valorizzare le imprese di prossimità;
  • lettera d) introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;
  • lettera e), nell’ambito della semplificazione delle procedure per investimenti in tecnologie verdi e digitali, viene prevista la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie e importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione;
  • aggiunta la lettera f) che introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi in caso si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, stabilendo che, eventuali oneri, siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;
  • la lettera p) delega il governo a definire, tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;
  • la lettera gg) inserita durante l’esame referente contiene una semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.