Sebbene la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 luglio 2026 (causa C-856/24) riguardi formalmente il trasporto pubblico locale, i principi affermati dai giudici europei sono destinati ad avere effetti rilevanti anche nel settore della raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani. 

La decisione affronta infatti temi centrali per tutti i servizi pubblici locali: affidamenti in house, affidamenti diretti, concessioni di servizi, rischio operativo e tutela della concorrenza. Si tratta di questioni che interessano da vicino Comuni, EGATO, ATO e società pubbliche che gestiscono i servizi di igiene urbana. 

Perché la sentenza interessa anche il settore dei rifiuti 

Negli ultimi anni numerosi Comuni e enti di governo d’ambito hanno scelto di affidare la gestione dei rifiuti a società partecipate pubbliche attraverso il modello dell’in house providing. 

Questa modalità di gestione è stata spesso considerata una valida alternativa alla gara pubblica, soprattutto nei territori in cui si ritiene necessario mantenere un forte controllo pubblico sulla raccolta dei rifiuti, sullo spazzamento urbano e sulla gestione degli impianti. 

La sentenza C-856/24 conferma che l’affidamento in house resta uno strumento pienamente legittimo. Tuttavia, ribadisce un principio fondamentale: l’affidamento diretto non rappresenta una soluzione automaticamente preferibile rispetto al mercato. 

Al contrario, la scelta dell’in house deve essere adeguatamente motivata, dimostrata e supportata da elementi oggettivi che ne attestino la convenienza e l’effettiva utilità per la collettività. 

Il tema centrale: il rischio operativo nella gestione dei rifiuti 

L’aspetto più innovativo della sentenza riguarda il concetto di rischio operativo, elemento fondamentale nella disciplina delle concessioni di servizi pubblici. 

Secondo la Corte, quando un affidamento assume la forma di concessione deve esistere un effettivo trasferimento del rischio economico al gestore. Non è sufficiente che il soggetto affidatario sia interamente pubblico o controllato dall’ente affidante. 

Occorre verificare concretamente chi sostiene le conseguenze economiche dell’andamento della gestione. 

Applicando questo principio al settore dei rifiuti emerge una questione particolarmente rilevante. Molte società pubbliche operano infatti in un contesto nel quale: 

  • i corrispettivi sono garantiti dall’ente locale; 
  • le tariffe sono approvate dall’autorità competente; 
  • eventuali squilibri economici vengono compensati dal sistema pubblico. 

In queste situazioni potrebbe essere più complesso dimostrare l’esistenza di un effettivo rischio operativo in capo al gestore. 

La questione non è meramente teorica. Se il rischio economico rimane sostanzialmente a carico dell’amministrazione, il rapporto potrebbe non possedere le caratteristiche tipiche di una concessione, con conseguenze sulla qualificazione giuridica dell’affidamento e sulla sua legittimità. 

Maggiore attenzione agli affidamenti delle società pubbliche dei rifiuti 

In Italia operano centinaia di società pubbliche e società miste impegnate nella raccolta dei rifiuti, nello spazzamento stradale, nella gestione dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento. 

Alla luce della sentenza europea, è prevedibile un incremento dell’attenzione amministrativa e giudiziaria sulla struttura economica degli affidamenti in house. 

Gli operatori economici esclusi dal mercato potranno contestare non soltanto la sussistenza dei requisiti dell’in house providing, ma anche la corretta allocazione del rischio operativo. 

Nei futuri contenziosi potrebbero assumere particolare rilievo: 

  • le modalità di remunerazione del gestore; 
  • i sistemi di compensazione delle perdite; 
  • le garanzie pubbliche sui ricavi; 
  • le clausole di riequilibrio economico-finanziario; 
  • i meccanismi di copertura degli aumenti dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Quanto più tali strumenti eliminano il rischio imprenditoriale, tanto più sarà difficile sostenere che il gestore assuma un reale rischio operativo. 

La sentenza rafforza l’obbligo di motivazione degli affidamenti diretti 

Un secondo elemento di grande interesse riguarda la possibilità per gli Stati membri di imporre condizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla normativa europea. 

La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce alle legislazioni nazionali di richiedere una motivazione rafforzata per gli affidamenti in house, imponendo all’amministrazione di dimostrare le ragioni concrete che giustificano la mancata indizione di una gara. 

Nel settore della gestione dei rifiuti questo principio potrebbe tradursi in una maggiore rilevanza delle relazioni istruttorie che accompagnano gli affidamenti. 

Gli enti affidanti dovranno essere sempre più in grado di dimostrare: 

  • perché l’affidamento in house è preferibile alla gara pubblica; 
  • quali benefici economici produce per cittadini e imprese; 
  • quali vantaggi ambientali genera; 
  • come migliora il controllo del servizio; 
  • in che modo contribuisce agli obiettivi di economia circolare e sostenibilità. 

Non sarà quindi sufficiente richiamare genericamente il carattere pubblico della società affidataria. Sarà necessario fornire dati, indicatori e valutazioni economiche verificabili. 

Possibili effetti sugli affidamenti futuri dei servizi di igiene urbana 

La pronuncia della Corte potrebbe influenzare in modo significativo le future scelte organizzative degli enti locali. 

Incremento delle analisi comparative – Prima di procedere a un affidamento diretto, gli enti potrebbero dover svolgere analisi più approfondite tra gestione in house e affidamento tramite gara pubblica. 

Maggiore utilizzo di benchmark – Diventerà sempre più importante confrontare costi, qualità del servizio, efficienza operativa e performance ambientali con i risultati ottenuti da operatori selezionati sul mercato. 

Rafforzamento delle istruttorie economiche – Le relazioni ex ante dovranno documentare in maniera puntuale convenienza, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria della scelta. 

Crescita del contenzioso – Le imprese private avranno ulteriori strumenti per contestare affidamenti ritenuti non sufficientemente motivati o privi di un reale trasferimento del rischio operativo. 

Impatti sul modello delle società pubbliche dei rifiuti  

La sentenza non mette in discussione il ruolo delle società pubbliche nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. 

Al contrario, riconosce implicitamente che il modello in house può continuare a rappresentare uno strumento efficace per perseguire obiettivi ambientali strategici, programmare investimenti e garantire il controllo pubblico dei servizi essenziali. 

Tuttavia, le amministrazioni dovranno dimostrare con maggiore precisione che la gestione in house crea un valore aggiunto concreto rispetto alle alternative offerte dal mercato. 

L’orientamento della Corte appare coerente con una tendenza ormai consolidata a livello europeo: non eliminare l’in house providing, ma assicurare che il suo utilizzo sia realmente giustificato da ragioni di efficienza, economicità e interesse pubblico. 

Se osservata dalla prospettiva del settore dei rifiuti, la sentenza C-856/24 rappresenta un possibile punto di svolta per gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana. La Corte non impone il ricorso alla gara come unica modalità di affidamento, ma richiede che l’affidamento diretto sia supportato da una motivazione più solida, da un’attenta analisi comparativa e da una concreta verifica del rischio operativo assunto dal gestore. 

Per Comuni, ATO, EGATO e società pubbliche del settore ambientale il messaggio è chiaro: l’affidamento in house resta possibile, ma dovrà essere sempre più dimostrato attraverso dati, analisi economiche e vantaggi misurabili per la collettività. La gestione dei rifiuti entra così in una fase nuova, nella quale trasparenza, concorrenza, efficienza e capacità di motivazione saranno elementi sempre più decisivi per la legittimità degli affidamenti diretti.