Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’Avviso per la richiesta dei contributi in conto capitale, da finanziare nell’ambito della missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile (CER) o di gruppo di autoconsumatori in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Le richieste dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario in possesso dei requisiti previsti dalle Regole Operative esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del GSE, aperto dallo scorso 8 aprile e che si chiuderà il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro, che verrà comunicato sul sito del GSE.

È inoltre disponibile sul sito del GSE un ulteriore strumento per favorire la diffusione delle CER: si tratta di una sezione dedicata ai casi d’uso più comuni per i clienti finali consumatori di energia elettrica.

Queste ultime iniziative chiudono il percorso di attuazione della normativa sulle CER introdotta con il dlgs 199/2021 di attuazione della direttiva RED II: a gennaio scorso è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente con norme sugli incentivi per le CER, alla fine dello stesso mese l’Arera ha aggiornato il testo unico integrato sull’autoconsumo diffuso (TIAD), è seguita poi la pubblicazione delle Regole operative del GSE

Di seguito alcune informazioni importanti da sapere sulle CER, come riportate nelle FAQ del GSE.

Cosa è una CER?

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. 

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno stesso perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale dell’energia.

Come si costituisce una CER? 

Innanzitutto è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

Le grandi imprese possono far parte di una CER? 

No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?

Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

Chi può fare parte di una CER?

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

  1. produttore di energia rinnovabile: soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia);
  2. autoconsumatore di energia rinnovabile: soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
  3. consumatore di energia elettrica: soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER?

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide.

Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Gli impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del dlgs 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  1. Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
  2. Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’Arera. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. 

Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo Arera?

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo. 

A quanto ammonta il contributo PNRR? 

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Cosa si intende per avvio dei lavori?

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  • connessione alla rete elettrica nazionale
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
  • direzione lavori e sicurezza
  • collaudi tecnici o tecnico-amministrativi, consulenze o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spesa sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Un solo soggetto può appartenere a due diverse CER?

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER. È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.