L’Aula del Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge in materia di recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (S. 1571, cosiddetta legge SalvaMare). Il testo, di iniziativa del primo governo guidato da Giuseppe Conte, nello specifico del ministro dell’Ambiente pro tempore Sergio Costa, e licenziato in prima lettura dalla Camera il 24 ottobre 2019, era stato approvato con modifiche dalla commissione Ambiente di palazzo Madama lo scorso 15 luglio e in Aula non è stato ulteriormente modificato: è atteso di nuovo a Montecitorio per il terzo e definitivo passaggio.

L’articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevede l’equiparazione di questi ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli separatamente all’impianto portuale di raccolta. Dispone che per l’attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Oltre al comandante della nave, anche il conducente del natante che approda in un porto ha la responsabilità di conferire i rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta. Il conferimento dei rifiuti accidental­mente pescati all’impianto portuale di rac­colta è gratuito per il conferente e avviene previa pesatura all’atto del conferimento. Ancora, la norma modifica l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del testo unico dell’ambiente (dlgs 152/2006) e aggiunge i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune all’elenco delle tipologie di rifiuti considerati ‘urbani’. Stabilisce che l’Arera svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente TARI destinata a distribuire sull’intera collet­tività nazionale gli oneri della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Con decreto Mipaaf da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento.

L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Mite per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente. In sede di esame alla Camera si è precisato che l’adozione di questo decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne.

L’articolo 11 prevede l’attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. Prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell’ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Quanto alle altre norme:

  • L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e le definizioni per perimetrarne l’ambito applicativo tra cui quelle di “rifiuti accidentalmente pescati” e di “rifiuti volontariamente pescati”, che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune. Vengono definiti rifiuti volontariamente raccolti quelli raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché questi sistemi non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune. Come autorità competente viene definito il comune territorialmente competente.
  • L’articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente o su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna.
  • L’articolo 5, con “Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate”, distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile, e prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia.
  • L’articolo 6 sui rifiuti galleggianti nei fiumi. Per ridurre l’impatto dell’inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Entro il 31 dicembre 2021, il ministero della Transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da questa forma di inquinamento, anche tramite la messa in opera di strumenti galleggianti. Per realizzare il programma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Mef.
  • L’articolo 7 rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell’ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino, che comportano l’immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.
  • L’articolo 8 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l’ambiente marino. Sono previste “adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani”.
  • L’articolo 9 stabilisce che il ministero dell’Istruzione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, e delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
  • L’articolo 10 stabilisce che in occasione della giornata del mare gli istituti scolastici possono promuovere iniziative per diffondere la conoscenza del mare e sulle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare. 
  • L’articolo 12 dispone che dal 30 giugno 2022 qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, è fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia a condizione che riporti nell’etichetta, per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a mano, la dicitura “Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all’inquinamento da plastiche del mare. Si consiglia il lavaggio a mano per ridurre il rilascio”, per il prodotto tessile o di abbigliamento per il quale è consigliato il lavaggio a secco “Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all’inquinamento da plastiche del mare. Solo lavaggio a secco”, per il prodotto tessile o di abbigliamento che non rientri nelle previsioni precedenti “Questo prodotto rilascia microfibre ad ogni lavaggio contribuendo all’inquinamento da plastiche del mare”.
  • L’articolo 13 si occupa degli impianti di desalinizzazione.
  • L’articolo 14 impone l’emanazione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, del decreto ministeriale (Mite) previsto dal testo unico ambientale (articolo 11 dlgs 152/2006) che individua i criteri relativi al contenimento dell’impatto sull’ambiente che deriva dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
  • L’articolo 15 istituisce presso il Mite un Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l’azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione del “SalvaMare”, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.
  • L’articolo 16 stabilisce che ogni anno il ministro della Transizione ecologica presenta una relazione al Parlamento sull’attuazione del SalvaMare entro il 31 dicembre di ogni anno.
  • L’articolo 17 statuisce che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.