Via libera dal ministero dell’Ambiente al decreto ministeriale che adotta le “Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi“. Saranno aggiornate periodicamente, spiega una nota del ministero, sulla base di nuovi interventi legislativi e dell’evoluzione tecnologica. Recepiscono le indicazioni della Commissione UE sul rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette e sono state sviluppate dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) d’intesa con il ministero, “per implementare la normativa e migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi”.

L’obiettivo delle linee guida è supportare le imprese per rispondere all’obbligo di legge, in vigore dal 1° gennaio 2023 (come disposto dall’ultimo dl Milleproroghe, dl 228/2021), secondo cui tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI (Ente che rappresenta l’Italia nelle attività di normazione a livello mondiale ed europeo per promuovere l’armonizzazione e la certificazione delle norme) applicabili per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno inoltre l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto con l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 116/2020 – di recepimento della direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e della direttiva 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio – che ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del Testo unico sull’ambiente (TUA, dlgs 152/2006). 

La proposta di linee guida elaborata dal CONAI, ricorda l’introduzione al documento, è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI (Ente italiano di normazione), Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Inoltre, il documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato più volte aggiornato sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema. 

Di seguito una sintesi delle Linee guida.

Approccio all’etichettatura

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. La norma sottintende che, qualora si vogliano comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.

Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi devono comunicare il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (ad esempio raccolta differenziata). Queste informazioni riguardano: gli imballaggi che sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito; gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito. Risultano esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale o industriale, cosiddetto B2B (imballaggi o prodotti preconfezionati che sono ceduti al professionista, vale a dire persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, o un suo intermediario.

Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a canali professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all’identificazione e classificazioneSolo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

In alternativa all’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (App, QR code, siti web), con lo scopo di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono gli imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei princìpi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte.

Contenuti dell’etichettatura: le casistiche

Dalla lettura del testo di legge, si evincono due situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C (consumatore). 

L’etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al canale domestico (B2C)

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni: a) la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE; b) le indicazioni sulla raccolta.

Le linee guida suggeriscono di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. La seconda opzione proposta risulta già in linea con l’articolo 11 della direttiva rifiuti, per cui gli Stati membri devono istituire la raccolta differenziata dei rifiuti almeno per carta, metalli, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili. Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

L’etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al canale domestico (B2C)

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesa a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo. Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno: a) la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE; b) le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.

Le linee guida suggeriscono di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione. In questo caso, il format consigliato è il seguente: a) tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente; b) indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE; c) riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materialei di ciascuna componente. Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

In entrambi i casi di imballaggi destinati al consumatore finale, le informazioni possono essere rese disponibili o apponendole fisicamente sull’imballaggio in maniera chiara e leggibile, o tramite canali digitali a scelta. In alcuni casi specifici, come quello dei preincarti neutri, le informazioni possono essere trasmesse tramite pannelli informativi nel punto di vendita.

L’etichettatura degli imballaggi destinati al commerciale e/o industriale (B2B)

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili. Anche in questo caso, in alternativa all’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, le informazioni necessarie e facoltative possono essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta o tramite i documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce.

Come costruire l’etichettatura?

Le linee guida presentano le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell’etichetta: codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE, famiglia di materiale, informazioni sulla raccolta e riportano gli Allegati della Decisione 129/97/CE, per ciascun materiale e per i poliaccoppiati, che contengono i codici da utilizzare ai fini dell’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, corredate da alcuni esempi di etichettatura completa, che riportano sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Gli esempi, spiega il documento, non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’articolo 219, comma 5, del TUA che contiene l’obbligo. Per la resa grafica di diciture e simboli, suggeriscono le linee guida, sugli imballaggi destinati al mercato italiano, bisogna fare ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Nello specifico, sono presenti indicazioni per imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, poliaccopiati o composti, tessile.

Entrata in vigore dell’obbligo e esaurimento scorte

Il 28 febbraio 2022, ricorda l’ultimo paragrafo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il dl Milleproroghe (dl 228/2021). Il provvedimento prevede, all’articolo 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, il termine “prodotti” è riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta o apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022 oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti. L’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022.

Qualora un autoproduttore di imballaggi (sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare o riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti) abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

– commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente.

– commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del MITE del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).

Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l’apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all’interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.