Via libera dal ministero della Transizione ecologica ai due decreti con i criteri di selezione per i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi a raccolta differenziata, RAEEimpianti di riciclo e iniziative per le filiere di carta e cartone, plastiche, tessili(inerenti gli investimenti 1.1 e 1.2 previsti dalla missione M2C1 – economia circolare e agricoltura sostenibile – del PNRR) e al decreto per l’approvazione del Piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione a difesa del territorio e delle infrastrutture (inerente l’investimento 1.1 della missione M2C4 – tutela del territorio e della risorsa idrica – del PNRR). I tre testi, spiega il comunicato del ministero, sono già in vigore. I primi due prevedono un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento degli impianti esistenti e 600 milioni di euro per la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare per filiere industriali strategiche; il terzo stanzia 500 milioni di euro per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze. Di seguito un’analisi dei contenuti.

Decreto per nuovi impianti per i rifiuti e ammodernamento di quelli esistenti

Articolo 1. Stabilisce che le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.1, missione 2, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.5 miliardi di euro, sono assegnate tramite procedure di evidenza pubblica da avviare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del MITE. Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del centro e del Sud Italia.

Articolo 2. Dispone che, nel termine stabilito dall’articolo 1, verranno emanati dal MITE tre avvisi con oggetto proposte per il finanziamento di interventi che rientrano nelle seguenti aree tematiche: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Linea di intervento A); ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento o riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (Linea B); ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento o riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili (Linea C).

Articolo 3. Individua i destinatari degli avvisi di gara, ovvero gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO) o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi previsti dal decreto anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. La proposta presentata da un gestore incaricato del servizio pubblico potrà essere completamente o parzialmente elaborata anche da quest’ultimo, purché in nome e per conto dell’EGATO o del Comune, ognuno dei quali rimarrà unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del ministero per le risorse assegnate.

Articolo 4. Dispone che i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali e le opere previsti per l’attuazione degli interventi oggetto del decreto dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica.

Articolo 5. Stabilisce che i criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte e di riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate sono indicati nell’Allegato 1 al decreto (si trova a pagina 7), che è parte integrante del testo. Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di trattamento meccanico biologico o trattamento meccanico (TMB, TBM, TM, STIR) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti.

Articolo 6. Prevede che le proposte saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da tre membri nominati dal Mite, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e due membri in rappresentanza dell’Arera. La stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

Articolo 7. Nel caso in cui risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione nell’ambito delle altre linee d’intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie.

Articolo 8. In caso di riassegnazione, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani provvede entro 30 giorni dall’approvazione dell’ultima delle tre graduatorie, con apposito decreto, a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali risorse aggiuntive.

Articolo 9. Gli avvisi dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l’elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

Articolo 10. Individua le soglie di erogazione per singolo progetto: un milione di euro per la Linea di intervento A (a cui in totale vanno 600 milioni); quaranta milioni di euro per la Linea B (in totale 450 milioni); dieci milioni di euro per la Linea C (in totale 450 milioni). 

Articolo 11. Dispone che entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle risorse dovranno aver individuato i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento.

Articolo 12. Stabilisce che gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Articolo 13. Individua le cause di revoca delle erogazioni: perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità o irregolarità della documentazione non sanabile o non sanata entro 10 giorni dalla richiesta; mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore; mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Decreto per finanziare progetti “faro” di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo

Articolo 1. Stabilisce che il decreto è destinato a finanziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo tramite progetti “faro” di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l’organizzazione in forma di “distretti circolari”, una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.

Articolo 2. Dispone che le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.2, missione 2, componente 1 del PNRR per la realizzazione di progetti “faro” di economia circolare, pari a 600 milioni di euro, sono assegnate, come quelle stanziate dal primo decreto, con procedure di evidenza pubblica da avviare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del MITE.

Articolo 3. Per la indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il termine fissato dall’articolo 1, verranno emanati dal MITE quattro avvisi che avranno ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi nelle seguenti aree tematiche: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici(Linea di intervento A); ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone (Linea B); realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs”), compresi i rifiuti di plastica in mare (Linea C); infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica (Linea D).

Articolo 4. Dispone cha a ciascuna linea di intervento sono destinati 150 milioni di euro. Per ciascuna linea d’intervento sono previsti due distinti plafond destinati alle Regioni del centro-Sud (il 60%), ovvero Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e alle restanti Regioni (il 40%).

Articolo 5. I destinatari delle risorse sono: le imprese che esercitano in via prevalente un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, comprese le imprese artigiane di produzione di beni; le imprese che esercitano in via prevalente altre attività ausiliarie delle precedenti.

Articolo 6. Elenca i requisiti societari che i soggeti destinatari delle risorse devono possedere.

Articolo 7. Esclude dalle agevolazioni i soggetti nei confronti dei quali sussistono i motivi di esclusioni dettati dall’articolo 80, commi 1 e 2, del dlgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Articolo 8. Analogamente a quanto stabilito con il primo decreto, dispone che le proposte saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta da tre membri nominati dal Mite, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro membri indicati dalla Conferenza delle Regioni e due membri in rappresentanza dell’Arera. La stessa Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento.

Articolo 9. Nel caso in cui risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere alla riallocazione nell’ambito delle altre linee d’intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie.

Articolo 10. In caso di riassegnazione, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani provvede entro 30 giorni dall’approvazione dell’ultima delle tre graduatorie, con apposito decreto, a individuare le modalità di rimodulazione delle eventuali risorse aggiuntive.

Articolo 11. Gli avvisi dovranno prevedere le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l’elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

Articolo 12. Stabilisce che il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall’articolo 56 sexies, comma 7, lettera b), del regolamento UE 651/2014 in materia di aiuti di Stato.

Articolo 13. Stabilisce che i criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte e di riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate sono indicati nell’Allegato 1 al decreto (a pagina 7), che è parte integrante del testo. Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di trattamento meccanico biologico o trattamento meccanico (TMB, TBM, TM, STIR) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti o l’acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 14. Stabilisce che gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Articolo 15. Individua le cause di revoca delle erogazioni: perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità o irregolarità della documentazione non sanabile o non sanata entro 10 giorni dalla richiesta; mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore; mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Decreto che istituisce il Piano operativo per l’attuazione del sistema di monitoraggio integrato

L’articolo 1 decreta l’approvazione del Piano operativo, descritto nei dettagli dall’Allegato 1, mentre l’articolo 2 dispone che il Piano verrà aggiornato all’esito delle attività di intervento per il monitoraggio del territorio previste dal decreto legge 120/2021 in materia di contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile.

L’Allegato 1 spiega che lo scopo del Piano è quello di individuare le azioni necessarie per la realizzazione di un Sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione, a cui vengono destinati 500 milioni di euro, che metta a disposizione strumenti tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze. Il Sistema di monitoraggio avrà il supporto del Dipartimento della Protezione civile, in coordinamento con altri ministeri.