Con la sentenza n. 140 del 18 febbraio 2025, il TAR di Brescia ha annullato il bando di gara indetto dal Comune di Bergamo per l’affidamento del servizio di gestione urbana dei rifiuti per un valore complessivo di 172 milioni di euro e una durata di sette anni. Il motivo? La decisione di concentrare in un unico lotto sia le attività “a monte” (raccolta e trasporto) sia quelle “a valle” (recupero e smaltimento), senza un’adeguata istruttoria né una motivazione congrua.
L’unicità del lotto come eccezione, non regola
Il principio europeo e nazionale di riferimento è chiaro: la suddivisione in lotti è lo strumento che garantisce la massima partecipazione alle gare, specialmente da parte delle piccole e medie imprese (PMI). Come stabilito dalla Direttiva 2014/24/UE (art. 46) e dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023, art. 58), qualsiasi deroga a tale principio va motivata puntualmente dalla stazione appaltante.
Nel caso in esame, l’Amministrazione comunale aveva optato per un affidamento unitario, ma senza dimostrare né i vantaggi economici concreti né l’eventuale complessità tecnica che ne avrebbe giustificato l’accorpamento.
L’istruttoria mancata
Secondo il TAR, l’accorpamento verticale tra le fasi di raccolta e quelle di smaltimento non può essere giustificato da esigenze di semplificazione gestionale o coerenza organizzativa se non sostenuto da un’analisi del mercato e da dati oggettivi.
Al contrario, la gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale (cosiddetta integrazione orizzontale) è espressamente prevista dalla normativa (art. 200 del Codice Ambientale), che prevede l’organizzazione del servizio su scala di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per superare la frammentazione attuale. Non vi è però alcun obbligo normativo che imponga l’integrazione verticale delle fasi operative del ciclo dei rifiuti (es. raccolta e trattamento).
Per questo motivo, la scelta del Comune di non suddividere l’appalto in lotti è stata considerata illegittima: non solo mancava un’istruttoria adeguata, ma non vi era alcuna motivazione concreta capace di giustificare la compressione del principio della concorrenza.
Un precedente importante per le stazioni appaltanti
La sentenza del TAR Brescia richiama le amministrazioni a una maggiore accuratezza nella fase preliminare di progettazione e motivazione delle gare pubbliche, specialmente nei settori strategici come quello della gestione dei rifiuti. Ogni scelta di accorpamento deve essere supportata da una documentazione trasparente e da un’analisi del mercato che metta in evidenza eventuali benefici effettivi. In assenza di tali elementi, la preferenza deve andare alla suddivisione in lotti, come previsto dal diritto europeo e nazionale.
Per le pubbliche amministrazioni, questo significa ripensare le gare come strumenti di inclusione, trasparenza e efficienza, valorizzando il tessuto imprenditoriale locale e garantendo una gestione dei servizi pubblici davvero sostenibile.
Fonti:
TAR Brescia, Sez. I, sentenza n. 140 del 18/02/2025
Direttiva 2014/24/UE, art. 46
D.lgs. 36/2023, artt. 3, 10 e 58
D.lgs. 152/2006, art. 200
TAR Milano, sent. n. 2329/2023
